La polizza RCA è la copertura obbligatoria che indennizza i danni fisici o materiali provocati a terzi quando un veicolo circola (o è semplicemente idoneo a circolare). L’assenza di RCA espone a sequestro del mezzo e sanzioni onerose.
Il D.Lgs. 184/2023, che recepisce la Direttiva UE 2021/2118 ed entra in vigore il 1° febbraio 2024, ha:
ampliato l’obbligo di copertura a qualunque veicolo a motore, anche se parcheggiato in autorimessa o in spazi privati, purché idoneo alla circolazione; è quindi soppressa la precedente facoltà di lasciare il mezzo privo di polizza perché non utilizzato;
varato la regolamentazione della sospensione facoltativa (art. 122-bis C.A.P.):
la sospensione è a costo zero, ma va inoltrata tramite apposita istanza scritta alla compagnia;
può protrarsi fino a dieci mesi per ogni periodo assicurativo e deve essere richiesta o prorogata almeno dieci giorni prima della data di riattivazione prevista; superato tale termine, la copertura si riattiva in automatico.
Oggi l’RCA non è solo un requisito di legge, ma un ecosistema di servizi – dal soccorso stradale alla protezione del veicolo –